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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30557 - pubb. 02/02/2024.

Ristrutturazione del consumatore: il creditore non è legittimato a contestare il credito altrui


Tribunale di Cuneo, 23 Novembre 2023. Est. Magrì.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Osservazioni ex art. 70, co.3, CCII - Contestazione dei crediti altrui e delle spese di procedura - Legittimazione del creditore - Esclusione


Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII il singolo creditore non ha alcuna legittimazione a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese di procedura, posto che le osservazioni ex art. 70, co.3, CCII devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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