Ristrutturazione del consumatore: il creditore non è legittimato a contestare il credito altrui
Tribunale di Cuneo, 23 Novembre 2023. Est. Magrì.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Osservazioni ex art. 70, co.3, CCII - Contestazione dei crediti altrui e delle spese di procedura - Legittimazione del creditore - Esclusione
Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII il singolo creditore non ha alcuna legittimazione a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese di procedura, posto che le osservazioni ex art. 70, co.3, CCII devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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