Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30606 - pubb. 09/02/2024
Efficacia del pegno speciale ex l. 745/1939 rispetto all’esdebitazione
Tribunale Rimini, 23 Gennaio 2024. Est. Miconi.
Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII – Disciplina speciale sul pegno ex l. 745/1939 e l. 1279/1939 – Rapporti con la normativa dell’esdebitazione del Codice della Crisi – Prevalenza della disciplina speciale – Effetti
Il creditore titolare di credito su pegno di gioelli, ex l.745/1938 e l.1279/1939 (norme speciali sul pegno del Monte dei Pegni), può sempre avvalersi, fuori dalla procedura concorsuale, della possibilità di realizzare il pegno e soddisfarsi sul ricavato, essendo l’operazione di credito su pegno caratterizzata da una disciplina speciale che la rende “impermeabile” alle procedure concorsuali, tenuto anche conto della natura ‘al portatore’ della polizza di pegno; in ogni caso nell’ambito della procedure concorsuali il creditore pignoratizio può sempre soddisfarsi quantomeno nei limiti del valore dei beni oggetto della garanzia (cfr. Cass. 1992/8975).
Con riferimento alla compatibilità della normativa sulla esdebitazione contenuta nel Codice della Crisi con la normativa speciale sul pegno del Monte dei Pegni (L 745/1938 e 1279/1939), l'art. 11 l. 745/1938 e l'art. 47 l. 1279/1939 - norme tuttora vigenti - dispongono che "chiunque, per qualsiasi titolo abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori" , per cui è evidente tale speciale previsione non derogata appare incompatibile con la disciplina della esdebitazione: una volta che sia il debito, sia il diritto alla restituzione dei beni dati in pegno sono incorporati nella polizza di Pegno, e che la restituzione dei beni stessi è sempre e comunque condizionata alla presentazione della polizza ed al pagamento contestuale dell’importo del debito con interessi ed accessori, la cancellazione del debito stesso in dipendenza della esdebitazione non sarebbe idonea ad eliminare l’obbligo di pagamento del riscatto.
Pertanto, l’esdebitazione della ricorrente - la cui pronunzia non viene impedita dalla situazione dei beni dati in pegno al Monte dei Pegni - non sarà idonea a consentire la restituzione degli oggetti indicati nelle Polizze di Pegno se non previo rimborso al Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori; e ciò tanto se la Polizza sia ancora in possesso della debitrice – che ha contratto in origine il debito e consegnato i beni – e venga presentata da lei stessa, tanto se la stessa Polizza abbia circolato insieme alla posizione debitoria e venga eventualmente presentata al Monte da altro portatore. In definitiva, la specialità delle disciplina del Monte dei Pegni, non derogata da apposita normativa speciale, comporta la insensibilità del debito portato dalla Polizza di pegno alla esdebitazione del debitore originario. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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