Dispensa dal servizio del lavoratore per inidoneità fisica o psichica e recupero del dipendente al servizio attivo
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Febbraio 2024, n. 4640. Pres. Tria. Est. Tricomi.
Dispensa dal servizio del lavoratore per inidoneità fisica o psichica - Art. 23, comma 5, del c.c.n.l. comparto Scuola del 1995 - Comportamenti richiesti alla P.A. per il recupero al servizio attivo - Doverosità - Assenza di iniziativa del lavoratore - Irrilevanza
In tema di esonero dal servizio per inidoneità fisica o psichica del pubblico impiegato, l'art. 23, comma 5, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 impone al datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, eventualmente utilizzandolo, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale in mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell'interessato, anche inferiori sicché, anche in assenza dell'iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, la P.A. non è esonerata dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso c.c.n.l., prima di adottare il provvedimento di dispensa. (massima ufficiale)