Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31112 - pubb. 25/04/2024

Superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva ai fini della dichiarazione di fallimento

Tribunale Roma, 20 Marzo 2024. Pres. Coluccio. Est. Bordo.


Fallimento – Dichiarazione – Competenza – Sede legale – Presunzione di coincidenza con la sede effettiva – Superamento



Ai sensi dell'art. 9 l.f. la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale.


La sede principale dell'impresa si identifica infatti con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta.


La presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva può dunque essere superata solo nel caso in cui si dimostri che nella sede legale non è stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa; ciò significa che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa legale dell'impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali.


Parimenti, non valgono ai fini del superamento della medesima presunzione né la stipulazione in altro luogo di contratti di locazione, fornitura dell'energia elettrica e del servizio telefonico, trattandosi di attività preparatorie e interne, come tali inidonee ad evidenziare il trasferimento di sede, né la riunione in altro luogo dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, atteso che la circostanza non è sufficiente per integrare il trasferimento del centro direzionale organizzativo e amministrativo dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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