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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31735 - pubb. 25/07/2024.

Azione di reintegrazione nel possesso contro condominio da società conduttrice di un locale commerciale


Tribunale di Potenza, 12 Luglio 2024. Est. Gesummaria.

Condominio - Reintegrazione nel possesso - Presupposti


Il Tribunale di Potenza (decreto cron. n. 13373/2024 del 12.07.2024) ha respinto l'azione di reintegrazione nel possesso proposta avverso un condominio da una società conduttrice di un locale commerciale posto nello stabile, la quale lamentava il fatto che l'amministratrice avesse sostituito il lucchetto della catena posta al varco di accesso di una zona prospiciente al locale predetto e utilizzata per le operazioni di carico e scarico della merce, senza consegnare una copia delle chiavi dello stesso.


La ricorrente aveva dichiarato di aver avuto sempre la disponibilità delle chiavi del vecchio lucchetto, per consegna fattane dal portiere dello stabile.


Nel caso di specie il Tribunale ha reputato dirimente (oltre alla carenza dell'elemento oggettivo, in quanto la chiave di accesso alla detta area è custodita dal portiere ed è a disposizione di tutti i condomini) la carenza dell'animus spoliandi in capo al condominio resistente, dal momento che l'amministratrice aveva sostituito il lucchetto semplicemente perché rotto ed era del tutto ignara del fatto che il legale rappresentante della società ricorrente avesse ricevuto dal portiere la disponibilità diretta delle chiavi del vecchio lucchetto.


Il portiere, come confermato da sua deposizione, aveva agito, infatti, di sua iniziativa e all'insaputa dell'amministratrice, contravvenendo alle disposizioni condominiali.


Giova ribadire al riguardo che in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa" ( Cass n. 21613/21).


Nel caso di specie sulla base delle prove raccolte, deve escludersi la consapevolezza in capo al resistente di agire contro la volontà anche tacita del presunto possessore e di voler sovvertire una situazione possessoria altrui, sì che l'animus spoliandi non è ravvisabile nel caso concreto. (Fabio Baldissara) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Baldissara