Giudizio tributario pendente in appello e integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 08 Agosto 2024, n. 22566. Pres. Nonno. Est. Leuzzi.
Fallimento – Giudizio tributario pendente in appello – Integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore
L’apertura del fallimento (quindi della liquidazione giudiziale che ne aggiorna l’archetipo) determina l’ “interruzione del processo” (co. 3 artt. 43 L.fall. e art. 143 CCII): da lì in avanti il fallito perde la disponibilità dei propri beni e rapporti ed è coerentemente e tendenzialmente privato, in parallelo, della capacità di stare in giudizio nelle cause che li concernono.
Il curatore, in forza di un congegno di sostituzione processuale, si avvicenda all’insolvente nei giudizi promossi ante procedura, tanto da doverli riassumere; egli deve rendersi, nel mentre, parte diligente nel promuovere i processi volti al recupero di beni o crediti alla massa fallimentare.
Nel caso di specie è accaduto che la controversia, pendente in appello su un rapporto tributario per sua natura destinato a confluire nel perimetro del fallimento, è stato giudizialmente definito senza coinvolgimento alcuno del curatore fallimentare, nei cui confronti va, tuttavia, integrato il contraddittorio, ad opera della Commissione Tributaria Regionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)