Natura non abusiva della clausola che prevede l’obbligo di pagamento del garante a prima richiesta scritta
Tribunale di Padova, 18 Luglio 2024. Est. Maiolino.
Garanzia – Deroga all'onere del creditore di attivazione giudiziale nei confronti del garante – Effetti – Consumatore – Clausola “prima richiesta”
Ogniqualvolta le parti concordino il “pagamento a semplice richiesta scritta” proveniente dal creditore, l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria.
La pattuizione che deroga all'onere del creditore di attivazione giudiziale nei confronti del garante non aggrava l'esposizione del patrimonio di quest'ultimo: ne consegue che detta clausola non incorre nel divieto di ostacolare le eccezioni del consumatore ai sensi dell'art. 33/II, lett. t, cod. consumo.
L'art. 1957 c.c. infatti non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione: detta incertezza è ovviamente neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale. Né del pari ricorre un significativo squilibrio tra le posizioni rilevante ai sensi dell'art. 33/I cod. consumo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)