Il curatore dell'eredità giacente provvederà al pagamento dell'imposta di successione soltanto quando i beni ereditari saranno resi liquidi
Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Piacenza, 16 Settembre 2024. Pres., est. Morlini.
Imposta su successioni – Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta – Curatore dell’eredità giacente – Obbligo di pagamento dell’imposta di successione – Configurabilità – Ragioni – Limiti
In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi del successivo articolo 36 commi 3 e 4 è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, con la precisazione che, in relazione al pagamento dell'imposta, deve tuttavia escludersi una responsabilità personale in capo al curatore, il quale provvederà al pagamento soltanto quando i beni ereditari, su disposizione del competente tribunale, saranno resi liquidi. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)