La liquidazione del danno morale non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ne ha determinato l'insorgenza
Cassazione civile, sez. III, 24 Luglio 2024, n. 20661. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri.
Danno morale - Autonomia e successività rispetto al danno biologico - Non immediata percezione e conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato - Diversa considerazione degli oneri di allegazione - Rilevanza delle massime di esperienza
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. (massima ufficiale)