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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32116 - pubb. 25/10/2024.

Depenalizzazione degli omessi versamenti INPS: applicabilità del termine decadenziale generale sulla contestazione degli illeciti amministrativi


Appello di Firenze, 26 Settembre 2024. ..

Depenalizzazione delle fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per importi inferiori a Euro 10.000 annui – Termine decadenziale di cui all’art. 14 L. 689/81 – Applicabilità alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione


Art. 9 D. Lgs. 8/2016 – Termine per l’invio degli atti all’ente accertatore e termine per la contestazione della violazione – Complessivi 180 giorni – Sentenza penale di assoluzione per abolitio criminis – Dies a quo


Il termine decadenziale di cui all’art. 14 L. 689/81, quale norma di carattere generale in materia di illeciti amministrativi, si applica alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per importi inferiori ad Euro 10.000 annui, in quanto non espressamente derogata dal D. Lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione.


La disciplina di depenalizzazione di cui al D. Lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l’applicabilità delle norme della L. n. 689/1981, in quanto compatibili (art. 6 e art. 9 ultimo comma) e, fatta salva la previsione di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa da parte dell’autorità giudiziaria penale, non disciplina alcun aspetto inerente l’accertamento dell’illecito, la sua contestazione o l’applicazione della sanzione, ambiti nei quali è quindi inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria.


Assunta l’applicabilità del termine decadenziale anche agli illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione, deve rilevarsi come la data del 6.2.2016, di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016, segni l’inizio dell’obbligatorietà dell’osservanza del termine di cui all’art. 14 L. n. 689/1981 nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per importi inferiori ad Euro 10.000 annui ma, quanto alla esercitabilità in concreto della potestà sanzionatoria, in caso di assoluzione ex art. 129 c.p.p. disposta in ragione dell’abolitio criminis, il dies a quo del termine deve essere individuato in base a quanto disposto dall’art. 9, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. 8/2016 – per cui entro i novanta giorni successivi alla sentenza gli atti devono essere inviati all’INPS – e a quanto disposto dall’art. 14 L. n. 689/1981, per cui l’Istituto, nei novanta giorni dalla ricezione, deve contestare la violazione al trasgressore. (Michelangelo Baquè) (riproduzione riservata)

Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Michelangelo Baquè