Ripetizione del rimborso del finanziamento soci in violazione della regola della postergazione
Appello di Firenze, 15 Ottobre 2024. Pres. Delle Vergini. Est. Nannipieri.
Finanziamento soci – Postergazione – Rimborso – Responsabilità dell’amministratore – Ripetizione
La restituzione di un finanziamento del socio non è di per sé illecita, ma lo diventa, in quanto indebita, ed espone l'amministratore o il liquidatore a responsabilità risarcitoria, se ha ad oggetto finanziamenti postergati: perché la postergazione è condizione di inesigibilità legale e fatto impeditivo del diritto alla restituzione, talché (non solo il liquidatore, in attuazione della par condicio creditorum ma) anche l'amministratore della società in attività è tenuto a rifiutare il rimborso (Cass. 12994/2019), con la precisazione che la conclusione non cambia nella considerazione del fatto che dette erogazioni avrebbero avuto natura e funzione di finanziamenti cd. ponte, ossia destinati ad anticipare alla Società finanziamenti che sarebbero poi stati concessi dalla banca.
L'esclusione della ordinaria azione di ripetizione in relazione ai rimborsi di finanziamenti effettuati in violazione dell'art. 2467 c.c. discende dalla regola generale dell'art. 1185 c.c. secondo la quale "il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente": il rimborso in simili casi costituisce il pagamento di un debito esistente ma solo temporaneamente inesigibile e quindi di per sé irripetibile, salvo diverse previsioni di legge (quale l'attuale art. 164 CCII nel quale sono confluiti sia l'art. 65 legge fallimentare che l'art. 2467 primo comma ultima parte c.c. e che introduce una deroga a tale regola generale nell'ambito delle procedure concorsuali, con una eccezionale inefficacia dei "pagamenti dei crediti non scaduti e postergati" entro precisi limiti temporali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)