Avvocato: violenza sessuale a danno di terzi e illecito disciplinare
Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Ottobre 2024, n. 26369. Pres. Cassano. Est. Rossetti.
AVVOCATO - SANZIONI DISCIPLINARI - Norme del codice deontologico forense - Criterio di specialità - Applicabilità - Criteri - Fattispecie relativa alla condotta di violenza sessuale in danno di terzi
Poiché nel procedimento a carico degli avvocati il giudice disciplinare può, entro il limite della ragionevolezza, individuare l'esatta configurazione della violazione in clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, non è irragionevole ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l'illecito, di carattere generale, di cui all'art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell'attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all'art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento. (massima ufficiale)