Le Sezioni Unite sulla natura di consumatore del cliente che opera con trading on line
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Ottobre 2024, n. 25954. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa.
Regolamento CE n. 44 del 2001 - Consumatore - Nozione secondo il diritto UE - Criteri - Specifiche competenze e conoscenze - Irrilevanza - Fattispecie in tema di operazioni finanziarie di "trading online"
La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. (Nella specie, le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di giurisdizione, hanno ritenuto di qualificare come consumatore - ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, ratione temporis applicabile - la parte di un contratto finalizzato all'esecuzione di operazioni di "trading online", la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale). (massima ufficiale)