La Corte d’Appello di Ancona sugli effetti della modifica dell’accordo di ristrutturazione quanto ad elementi accidentali del negozio
Appello di Ancona, 11 Luglio 2024. Pres., est. Gianfelice.
Accordo di ristrutturazione – Modifica – Effetti – Fattispecie – Elementi accidentali del negozio
La Corte d’Appello di Ancona, a fronte della contestazione secondo la quale l’accordo di ristrutturazione con gli istituti di credito non si sarebbe perfezionato, in quanto è sottoposto a termine, scaduto, ed alla condizione sospensiva, non avveratasi, della accettazione della transazione fiscale da parte dell’Erario, osserva che:
“Il motivo è inconferente, non ostando alla ristrutturazione del debito eventuali modifiche degli accordi intervenute nelle more dell’omologa, trattandosi di accordi aventi natura negoziale: nel caso di specie infatti gli istituti di credito hanno concesso una proroga del termine ed hanno rinunciato alla condizione sospensiva, sicché l’Agenzia reclamante avrebbe dovuto aggredire la sentenza indicando eventuali cause di inefficacia/invalidità delle modifiche all’originario accordo intervenute nelle more della decisione.
… Va infatti osservato che ai sensi dell’art. 58 CCI è possibile modificare l’accordo di ristrutturazione dei debiti, in genere attraverso il rinnovo della manifestazione del consenso (che nel caso di specie è stata espressa da * e rinnovazione della relazione dell’attestatore. Nel caso di specie non sono tuttavia necessari nuove manifestazioni di consenso e rinnovazione dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano da parte del professionista indipendente in quanto le dette modifiche riguardano condizioni sospensive e termini, ossia elementi accidentali del negozio, sicché esse non rivestono carattere di modifiche sostanziali degli accordi.“ (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)