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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32296 - pubb. 28/11/2024.

Addebito mensile su carta di credito di operazioni disconosciute in favore di una società per un presunto servizio attivato


ABF di Palermo, 18 Novembre 2024. Pres. Maugeri. Est. Russo.

 


L’ABF esordisce in motivazione richiamando l’applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, statuendo il seguente principio di diritto: “La soprarichiamata normativa fissa una sostanziale inversione al principio dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 c.c., chiaramente improntata al c.d. principio di vicinanza o riferibilità della prova, secondo cui l’onere della prova, in caso di disconoscimento di una operazione, deve essere attribuito dalla legge alla parte che a tale prova è più “vicina”, ossia al soggetto che ha predisposto la piattaforma poi utilizzata dal cliente”. Tale punto della motivazione appare interessante perché l’ABF si esprime espressamente sull’inversione del principio dell’onere probatorio.


Sotto altro profilo, la pronuncia merita attenzione in quanto l’ABF ha rigettato la tesi dell’intermediario, secondo cui, nel caso di specie, si tratterebbe di operazioni ricorrenti, sicché la SCA sarebbe stata richiesta solo per la prima operazione di € 9,99, e non per le successive di € 37,00, non essendovi un obbligo in tal senso.


Ebbene, l’ABF rigetta le difese avversarie, prendendo le mosse dal dettato normativo per le operazioni “ricorrenti”, ossia l’art. 14 del Regolamento UE 2018/389, secondo cui “1. I prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando un pagatore crea, modifica o dispone per la prima volta una serie di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso beneficiario. 2. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, per l'avvio di tutte le operazioni di pagamento successive incluse nella serie di operazioni di pagamento di cui al paragrafo 1”.


Sulla base di tale norma l’ABF ritiene che la SCA era obbligatoria per tutte le operazioni, e non solo per la prima, in quanto l’operazione indicata dall’Intermediario come “prima della serie”, ha un importo differente dalle altre, ossia € 9,99 anziché € 37,00. Ne consegue che la successiva operazione, la prima di € 37,00, non aveva natura ricorrente, ma andava considerata a ogni effetto come una nuova operazione, non esentata dall’obbligo di SCA. Mancando la prova della SCA per la prima operazione di € 37,00 e per le successive, è stato riconosciuto il diritto al rimborso, precisando che “L’esclusione della SCA va interpretata in modo rigoroso, dal momento che ha natura di norma eccezionale”. (Alessandro Palmigiano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano