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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32302 - pubb. 29/11/2024.

La nuova vendita dello stesso bene ad un terzo costituisce inadempimento contrattuale


Cassazione civile, sez. II, 26 Settembre 2024, n. 25768. Pres. Di Virgilio. Est. Trapuzzano.

Nuova vendita dello stesso bene ad un terzo - Inadempimento contrattuale - Conseguenze


Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno. (massima ufficiale)