Liquidazione dell'indennità per acquisizione sanante e valore venale del bene
Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2024, n. 25707. Pres. Abete. Est. Reggiani.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Valore venale del bene - Determinazione - Criteri - Fondamento - Conseguenze
In tema di liquidazione dell'indennità per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene va determinato senza considerare quello dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma tenendo conto della destinazione urbanistica al momento dell'acquisizione, dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso. dalla premessa deriva la illegittimità della determinazione basata sul criterio del cd. costo di trasformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell'opera pubblica realizzata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propria del bene al momento dell'acquisizione (recante un indice di edificabilità inferiore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso da quello venale effettivo. (massima ufficiale)