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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32950 - pubb. 10/04/2025.

Parte ammessa al gratuito patrocinio: il compenso del CTU può essere posto a carico delle parti in solido?


Tribunale di Verona, 28 Gennaio 2025. Est. Vaccari.

Liquidazione dell’onorario del Ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Carattere solidale dell’obbligo di corrispondere l’onorario al ctu – Sussistenza


Nei processi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello stato l’onere del pagamento dell’onorario del ctu ben può essere posto a carico solidale delle parti, in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127)
A tale conclusione non osta il disposto del comma 4, lett. a) bis, dell’art. 131 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale risultante dalla modifica introdotta dall’art. 6, lett. e) n.2 del d. lgs. 164/2024, che si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente terzo comma dell’art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)