Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14285 - pubb. 25/10/2015

Applicazione della disciplina delle offerte concorrenti al contratto di affitto stipulato in data precedente la domanda di concordato

Tribunale Udine, 15 Ottobre 2015. Est. Zuliani.


Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Contratto finalizzato alla vendita differita dei beni - Potere/dovere del giudice di sciogliere il debitore - Modifica della proposta del piano in conformità all'esito della gara

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Affitto di azienda stipulato in data anteriore alla procedura - Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario - Modalità di svolgimento della gara

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Contratto di affitto di azienda in corso con l'affittuario - Clausola di scioglimento anticipato - Inopponibilità alla procedura della maggior durata



È necessario dar corso al procedimento competitivo di cui all'articolo 163-bis legge fall. anche quando il debitore abbia stipulato un contratto finalizzato alla vendita differita dei beni; in tal caso, il giudice ha il potere/dovere di sciogliere il debitore dagli obblighi contrattualmente assunti per permettergli di modificare la proposta ed il piano di concordato in conformità all'esito della gara, con la precisazione che tale scioglimento avrà luogo solo al momento dell'aggiudicazione ad un diverso soggetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il procedimento competitivo di cui all'articolo 163-bis legge fall. abbia ad oggetto l'acquisto di un'azienda da parte dell'affittuario in base a contratto di affitto stipulato in data anteriore alla domanda di concordato, l'aumento minimo del corrispettivo di cui all'articolo 163-bis, comma 2, citato può essere riferito esclusivamente al prezzo per l'acquisto dell'azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per effetto dell'applicazione del procedimento competitivo di cui all'articolo 163-bis legge fall., qualora il contratto di affitto del ramo di azienda già in corso con laffittuario scelto dal debitore in data anteriore alla domanda di concordato preveda la sua estinzione anticipata nell'ipotesi in cui l'azienda venga acquistata dallo stesso affittuario, il contratto di affitto si scioglierà di diritto al momento della aggiudicazione ad un soggetto diverso, non essendo opponibile alla procedura la maggior durata dallo stesso prevista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marco Delbon


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