Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15124 - pubb. 01/06/2016

Istanza di fallimento del PM nel concordato preventivo. Stato di insolvenza e stima dei beni nell'ottica della tempestiva estinzione dei debiti

Tribunale Padova, 14 Aprile 2016. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato preventivo - Convocazione del pubblico ministero all'udienza ex articolo 162 l.f. - Legittimazione alla richiesta di fallimento - Notizia dell'insolvenza nell'ambito del procedimento penale

Fallimento - Valutazione dello stato di insolvenza - Stima dei cespiti - Valutazione di mercato - Irrilevanza - Riferimento alla celere possibilità di liquidazione

Fallimento - Valutazione dello stato d'insolvenza - Gruppo societario - Irrilevanza - Valutazione delle risorse della singola società



Il pubblico ministero, convocato nel procedimento di concordato preventivo all'udienza prevista dall'articolo 162 legge fall. può chiedere il fallimento dell'imprenditore qualora abbia avuto notizia dell'insolvenza nell'ambito di un procedimento penale ex art. 7, n. 1, legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, l'eventuale stima dei cespiti non può essere effettuata sulla base di un valore di mercato ma con riferimento alla celere possibilità di liquidazione verificandone l'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti (Cass. 5215/2008). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il fatto che la società faccia parte di un gruppo di imprese costituisce una situazione di fatto che non influisce sulla valutazione dello stato di insolvenza la quale deve essere condotta verificando le risorse proprie della società e non l'insolvenza del gruppo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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