Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16637 - pubb. 01/02/2017

Sovraindebitamento: voto del creditore ipotecario parzialmente soddisfatto e silenzio assenso

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 17 Gennaio 2017. Est. Loredana Ferrara.


Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento – Ammissibilità – Maggioranza

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento – Applicazione sistema di voto concordatario



Il creditore ipotecario che sia solo parzialmente soddisfatto dalla proposta ha diritto di esprimersi, al fine del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione dell’accordo, solo per quella parte del proprio credito non soddisfatto. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’esclusione dal voto e per il calcolo della maggioranza, al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica, per analogia, il sistema di voto concordatario (artt. 128 e 178 l.f.). Per coerenza sistematica, quindi, il termine di 10 gg. fissato dall’ art. 11 della legge n. 3 del 2012 ha carattere perentorio, con la conseguenza che devono intendersi assenzienti i creditori che non fanno pervenire la dichiarazione esplicita di dissenso nel termine prescritto dalla norma. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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