Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19200 - pubb. 09/03/2018

Recesso del curatore dall'affitto di azienda e criteri di determinazione dell'equo indennizzo

Tribunale Udine, 11 Settembre 2017. Est. Zuliani.


Fallimento - Contratto di affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Domanda di ammissione al passivo

Fallimento - Affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Determinazione - Pendenza di giudizio definito in primo grado

Fallimento - Affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Quantificazione - Criteri



La necessità di proporre domanda di ammissione al passivo al fine di ottenere il pagamento dell'equo indennizzo spettante al contraente in bonis ai sensi dell'art. 79 l.fall. (in seguito al recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda) si pone solo nell'ipotesi in cui il curatore contesti la richiesta dal contraente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di equo indennizzo spettante, in caso di recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda, al contraente in bonis ai sensi dell'art. 79 l.fall., la contestazione della legittimità del recesso del curatore non è d'ostacolo alla determinazione dell'equo indennizzo, l'effettivo pagamento del quale può essere posticipato e condizionato alla definizione del giudizio eventualmente pendente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'obbligo di pagare l'equo indennizzo, in conseguenza del recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda, non può che essere un mitigato, rispetto a quello di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito e atto lecito, il che rappresenterebbe, di per sé, un'iniquità.

Una chiara indicazione in tal senso si ricava dall'art. 2047, comma 2, c.c., con riferimento all'equa indennità dovuta dall'incapace che abbia provocato un danno ad un terzo che non possa ottenere il risarcimento dai soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, ove si prescrive di tenere conto "delle condizioni economiche delle parti", e dall'art. 2045 c.c., con riferimento alla indennità dovuta al danneggiato da chi ha agito in stato di necessità.

[Nel caso di specie, il tribunale ha ritento che il danno emergente, prospettato dal contraente in bonis nell'anticipato pagamento di quasi quindici annualità dei canoni, non potesse essere un utile parametro per la determinazione dell'equo indennizzo, al apri del lucro cessante, indicato nella redditività del ramo d'azienda con proiezione su tutta la durata del contratto d'affitto. Il tribunale ha pertanto determinato l'equo indennizzo in misura pari ad un'annualità del canone d'affitto, in ragione delle "condizioni economiche" delle parti (ovverosia, per quanto riguarda il fallimento, il fatto che l'attivo inventariato risultava di gran lunga insufficiente al pagamento di tutti gli incolpevoli creditori privilegiati, sui quali grava l'onere del pagamento dell'indennizzo prededucibile) e considerato, altresì, che il contratto d'affitto era stato concluso solo sette mesi prima che la concedente presentasse una domanda di concordato in bianco, non seguita da alcuna proposta nel termine all'uopo concesso dal tribunale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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