Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19948 - pubb. 14/06/2018
Licenziamento ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 4 del codice della privacy. Ambito dei controlli difensivi e indizi specifici di attività illecite del lavoratore
Tribunale Padova, 22 Gennaio 2018. Est. Dallacasa.
Lavoro dipendente - Controlli difensivi - Tutela del patrimonio aziendale - Indizi specifici di attività illecite del lavoratore - Utilizzo del dato a fini disciplinari
La novella dell’art. 4 st. lav. ha ricondotto i c.d. controlli difensivi alla fattispecie prevista dal primo comma, trattandosi normalmente di controlli diretti alla tutela del patrimonio aziendale. Ogni spazio ulteriore di legittimità di tali controlli è condizionato dall’esistenza di indizi specifici di attività illecite del lavoratore, la cui conoscenza non sia stata ricavata dal controllo stesso.
I controlli effettuati sugli strumenti in uso al lavoratore possono essere ricondotti alla fattispecie del secondo comma solo se i software utilizzati per la verifica sono i medesimi in uso al lavoratore; essi sono legittimi se il lavoratore è previamente informato sulla loro effettuazione, secondo quanto previsto dal codice della privacy.
L’utilizzo del dato a fini disciplinari è una forma di trattamento del dato; se esso avviene in assenza di adeguata informazione, l’inutilizzabilità del dato, prevista dall’art. 11, c. 2°, d.lgs. 196/03, comporta che il fatto contestato debba ritenersi insussistente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale