Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20141 - pubb. 10/07/2018

Concordato preventivo e rapporto tra le procedure di vendita di cui agli artt. 163-bis e 182 l.f.

Tribunale Rovigo, 02 Maggio 2018. Pres., est. Martinelli.


Concordato preventivo - Rapporto tra le procedure di vendita di cui agli artt. 163-bis e 182 l.f. - Presupposti



L'espressa previsione della applicabilità della procedura di cui all'art. 163-bis legge fall. anche dopo l'omologazione del concordato preventivo (“Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione […]) corrobora la tesi secondo la quale i due istituti di cui agli artt. 163-bis e 182 legge fall. non si applicano a seconda della fase nella quale è disposta la vendita (il primo nella fase ante omologa, il secondo nella successiva), bensì differiscono a seconda che l’imprenditore abbia o meno considerato l’offerta irrevocabile ricevuta quale presupposto del piano concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli, Presidente relatore ed estensore

Dr.ssa Luisa Bettio, Giudice

Dr.ssa Pierangela Congiu, Giudice

nella causa rubricata sub n. 6/2017 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

La “G. S.p.A.”, con sede legale a Rovigo, in viale *, rappresentata e difesa da *, ha depositato il piano e la proposta concordataria (nonché la correlata documentazione) in data 24 febbraio 2018.

Il piano è stato qualificato come in continuità indiretta – posta la previsione della alienazione dei due rami di azienda nel minor tempo possibile e, comunque, prima della estate, si da perfezionare l’atto traslativo, presso il notaio individuato, entro la fine dell’anno – sebbene pendano serie trattative che potrebbero portare (nell’ottica dell’impresa, attraverso una proposta più vantaggiosa per i creditori) ad una modifica del piano in termini di continuità diretta, attuata attraverso il subingresso di un soggetto terzo nella società.

La proposta prevede la soddisfazione dei crediti prededucibili (quantificati in € 13.496.607) e privilegiati (quantificati in € 35.166.726), nonché dei creditori chirografari (quantificati in € 102.898.052,00) nella percentuale minima del 10% (c.d. worst case), percentuale garantita (p. 5 del piano) e rilevante ai fini della possibile futura applicazione dell’art. 186 l.f.

L’attivo concordatario deriverà, dunque, dalla alienazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari, nonché delle rimanenze, dalla riscossione dei crediti maturati, dalla liquidità presente e, soprattutto, da quanto percepito dalla cessione della azienda (secondo un valore indicato in una forbice compresa tra € 33.300.000,00 e 36.800.000,00); la vendita avverrà – nei tempi sopra ricordati – attraverso una procedura competitiva, secondo il modello di cui all’art. 182 l.f., onerandosi la parte ricorrente di tutti i pesi connessi alle procedure stesse (predisposizione dei bandi di vendita, indicazione delle modalità di procedura, rispetto dei termini minimi di pubblicità, piena disclosure della composizione strutturale dei rami di azienda, implicazioni connesse alla partecipazione ad RTI/ATI e società consortili, modalità di pagamento e di garanzia per la partecipazione, nonché ogni altro elemento imprescindibile ad una corretta formazione della volontà partecipativa dei concorrenti e di adempimento degli obblighi assunti).

La compatibilità della previsione contenuta nel piano deriva – ad avviso di questa autorità – dalla concorrenzialità delle disposizioni contenute negli artt. 163 bis e 182 l.f.. Se, da un lato, infatti, era già prassi della giurisprudenza di merito la anticipazione funzionale della diposizione di cui all’art. 182 l.f. prima della omologazione – poiché, in ultima analisi, nessuna volontà dei creditori concordatari può fondarsi più liberamente e consapevolmente di quella che muove dalla conoscenza di un dato reale e non solo di una prospettiva, ovvero il ricavato della vendita dei beni dell’impresa in concordato – l’art. 163 bis l.f., nell’imporre la procedura competitiva – escludendo di fatto il c.d. concordato chiuso – sulla base dell’empirica conoscenza dell’accrescimento dell’attivo distribuibile in seguito ad una gara aperta per la cessione degli assets, dall’altro, sembra non ostacolare l’applicazione dell’art. 182 l.f., posto che nella sua formulazione muove dal presupposto che l’imprenditore abbia incluso nel piano la cessione della azienda sulla base dell’offerta irrevocabile di acquisto formulata.

La previsione di una applicabilità dell’art. 163 bis anche dopo la omologazione (“Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione […]) corrobora la tesi secondo la quale i due istituti non si antepongono a seconda della fase nella quale è disposta la vendita (l’art. 163 bis nella fase ante omologa; l’art. 182 l.f. in quella successiva), bensì differiscono in virtù del fatto che l’imprenditore abbia considerato l’offerta irrevocabile ricevuta presupposto del proprio piano o meno.

Nel caso di specie, poiché le offerte ricevute dalla “G. S.p.A.” non soddisfano le valutazioni economiche operate e non fondano, quindi, il piano concordatario – il quale anzi si basa proprio sulla vendita ad un valore minimo di € 33.300.000,00, in assenza del quale non sarebbe nemmeno realizzabile – essendosi attestate su valori pari a quasi la metà della stima operata ed oggetto della attestazione, la ricorrente ha fondatamente scelto di ricorrere al diverso schema dell’art. 182 l.f., sebbene attuato prima della votazione dei creditori, così da garantire quella piena consapevolezza del voto di cui si è parlato in precedenza.

I dati riportati nel piano sono stati oggetto di un prudente apprezzamento dell’attestatore, il quale, attraverso un abilissimo utilizzo dello strumento statistico, ha confermato la piena fattibilità del piano.

La puntuale e metodica verifica operata dai Commissari ha altresì consentito una integrazione della parte espositiva del piano ad opera della società ricorrente su alcuni profili problematici, delle valutazioni peritali sui cespiti immobiliari e soprattutto della attestazione (sia in termini di veridicità dei dati economici aziendali, sia in termini di verosimile fattibilità del piano e tenuta della continuità aziendale). All’esito i Commissari hanno certificato – con memoria del 16 aprile 2018 - la puntuale rappresentazione dei fatti rilevanti per l’ammissione (pur riservando alla sede naturale di cui all’art. 172 l.f. gli opportuni approfondimenti in relazione alle potenziali azioni revocatorie e azioni di responsabilità esercitabili verso gli organi amministrativi, nonché al confronto tra gli esiti della procedura concordataria e quella fallimentare).

Premesso che il giudizio di ammissibilità della procedura comporta:

A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;

B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell’imprenditore;

C) l’accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;

D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;

E) l’esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivoricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;

G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

e considerato che i requisiti di cui alle lett. a), b) e c) sono già stati positivamente vagliati nel decreto di concessione del termine, ai sensi dell’art. 161, VI comma l.f., del 24 febbraio 2018 (richiamato integralmente per relationem), deve, in conclusione, ritenersi positivamente superato, anche in considerazione della previsione dell’esaurimento delle attività di esecuzione del piano entro il 30 giugno 2022.

Resta salva, ovviamente, la valutazione economico-giuridica che verrà più puntualmente effettuata dai commissari – anche all’esito delle procedure competitive di vendita della azienda – nonché dal Tribunale nelle successive fasi, e la valutazione di merito da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta.

 

P. Q. M.

A) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla “G. S.p.A.”, con sede legale a Rovigo *;

B) DELEGA alla procedura il dr. Mauro Martinelli;

C) CONFERMA quali Commissari Giudiziali *;

D) ORDINA la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l’udienza del 30 ottobre 2018 alle ore 10.30;

E) FISSA il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

F) DISPONE che il ricorrente provveda entro quindi giorni a depositare in Cancelleria la somma di € 750.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali e stimatori);

G) ORDINA al ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

H) ORDINA che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: il Sole24ore; il Corriere della Sera edizione Veneto; il Resto del Carlino e il Gazzettino).

Rovigo, 2 maggio 2018

Il Presidente