Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21873 - pubb. 14/06/2019

Revocatoria ai sensi dell’art. 67, co. 2, L. Fall. del pagamento ottenuto con la vendita di titoli obbligazionari costituiti in pegno

Tribunale Padova, 30 Aprile 2019. Est. Maddalena Saturni.


Azione revocatoria fallimentare – Titoli obbligazionari costituiti in pegno – Mutuo – Esenzione da revocatoria per le operazioni di credito su pegno



L’art. 4 comma 2 del d.lgs. 170/2004 prevede la facoltà per l’istituto di credito di vendere i titoli dati in pegno, trattenere le somme ricavate e compensare le stesse con i debiti che la società datrice di pegno vanta verso la banca: tali operazioni, ed in particolare la compensazione, possono essere poste in essere anche in caso di apertura di un fallimento.

La direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, per garantire un mercato finanziario europeo integrato esclude i contratti di garanzia dal campo di applicazione di alcune disposizioni delle leggi sull’insolvenza, in particolare quelle che vieterebbero il realizzo effettivo delle garanzie o creerebbero dubbi sulla validità di tecniche quali la compensazione per close-out, l’integrazione di garanzia e la sostituzione della garanzia. (Nicola Caltroni) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’avv. Nicola Caltroni


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