Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24885 - pubb. 18/02/2021

Limiti all’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto da un giudizio connesso

Tribunale Napoli, 13 Gennaio 2021. Pres., est. Raffone.


Tribunale delle Imprese – Prescrizione – Fattispecie



L’impugnativa di una sentenza penale di condanna per reati di bancarotta e peculato contenente anche la condanna generica al risarcimento del danno, per motivi che non investano anche quest’ultimo capo, determina il passaggio in giudicato dello stesso, non essendo prevista nel vigente codice di rito l’inscindibilità dei capi della sentenza penale.

La proposizione di un giudizio connesso a quello di risarcimento del danno (nella fattispecie un giudizio di revocatoria di atti di dismissione del patrimonio del danneggiante) produce un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Tuttavia, tale effetto non si verifica se la prescrizione è già interrotta e sospesa ex art. 2945, 2° comma, c.c. dalla pendenza di un giudizio avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno, poiché l’atto interruttivo della prescrizione è un atto giuridico in senso stretto che, una volta posto in essere, produce conseguenze non più disponibili dal suo autore.

Pertanto, l’effetto interruttivo-conservativo prodottosi con la costituzione di parte civile nel processo penale consuma, in costanza del processo penale e fino alla sentenza di condanna, anche generica, al risarcimento del danno, la possibilità per il danneggiante di ottenere tale effetto con la proposizione di un giudizio connesso contro i medesimi soggetti e per il medesimo diritto. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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