Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26170 - pubb. 16/11/2021

Le spese della divisione endoesecutiva gravano esclusivamente sul debitore esecutato

Tribunale Napoli, 18 Ottobre 2021. Est. Asprone.


Divisione ex art 601. c.p.c. - Onere spese giudizio - Debitore



Nel giudizio di divisione endoesecutivo le spese sostenute dal creditore-attore devono essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato che ha causato la divisione, e non ripartite pro quota tra i condividenti come avviene nella divisione ordinaria, perché il comproprietario non debitore non ha alcun interesse alla divisione; in tal senso depongono il fatto che la posizione del comproprietario non debitore non è dissimile da quella del coniuge comproprietario di beni soggetti al regime della comunione legale – al quale la giurisprudenza riconosce la metà del ricavato al lordo di tutte le spese –, e che la divisione endoesecutiva, lungi dall’essere un autonomo procedimento, è una mera articolazione della procedura esecutiva. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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