Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27209 - pubb. 29/04/2022
Estinzione anticipata: sulla natura recurring delle clausole di uso 'promiscuo'
ABF Napoli, 07 Febbraio 2022, n. 2239. Pres. Federico. Est. Dolmetta.
Estinzione anticipata - Decreto sostegni bis – Ambito di applicazione
Estinzione anticipata - Clausole a contenuto «promiscuo» – Natura recurring
In applicazione della novella legislativa di cui all’art. 11 octies comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge del 23 luglio 2021 n. 106, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). A ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non ricorrente riguardano distintamente le voci «spese di istruttoria» e «oneri di distribuzione.
In tema di estinzione anticipata dei finanziamenti bancari, le clausole di contenuto c.d. promiscuo, che contengono richiami sia ad attività upfront sia ad attività recurring, sono da intendersi, ai fini del rimborso dei costi, per intero come di natura recurring, essendo, tra l’altro prive di significato eventuali clausole contrattuali intese a escludere la rimborsabilità pro tempore dei relativi costi. [Nel caso di specie l’ABF ha giudicato come promiscua una clausola comprendente «oneri erariali e altre spese amministrative (per recupero spese postali e altre comunicazioni a mezzo posta)», che, contemplando varie distinte attività prevedeva un impegno della banca in modo ampio e generico]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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