Leasing traslativo e disciplina applicabile in caso di risoluzione del rapporto
Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2022, n. 15981. Pres. Scaldaferri. Est. Mercolino.
Leasing traslativo - Fallimento - Disciplina applicabile in caso di risoluzione del rapporto
La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, e trova quindi applicazione ai soli contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell'utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimangono valide la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e la conseguente assoggettabilità di quest'ultimo, in via analogica, alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c., restando invece esclusa l'applicabilità della L. Fall., art. 72-quater, rispetto al quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né può pervenirsi in via interpretativa ad un'applicazione retroattiva della L. n. 124 cit. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)