Penale contrattuale in caso di leasing traslativo
Cassazione civile, sez. I, 04 Ottobre 2023, n. 28037. Pres. Ferro. Est. Terrusi.
Fallimento - Leasing traslativo - Clausola penale - Poteri giudiziali di riduzione - Criteri
Ai fini dell’art. 1384 cod. civ., il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale è lo squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto.
Tuttavia, il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione.
Analisi:
La sentenza in esame riguarda la riduzione della penale contrattuale in caso di leasing traslativo. Il tribunale di Napoli Nord aveva deciso di ridurre a zero la penale, ritenendo che il concedente avesse già recuperato il capitale monetario impegnato nell'operazione.
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione del tribunale, affermando che la penale contrattuale non può mai essere ridotta a zero. La pattuizione della penale prescinde dal danno e dalla sua prova, e pertanto non può essere eliminata anche se il creditore non ha subito alcun pregiudizio.
La Corte ha inoltre precisato che il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale è lo squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto. Tuttavia, questo criterio deve essere applicato tenendo conto anche della situazione esistente al momento dell'applicazione della penale.
Infatti, un ammontare di penale che potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione. In questo caso, l'eccessività della penale non sarebbe dovuta ad un errore di previsione del contratto, ma alla diversa situazione esistente al momento dell'applicazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Questa la massima ufficiale:
Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72-quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione.