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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30250 - pubb. 06/12/2023.

Concordato preventivo, scioglimento del contratto di leasing e prededuzione: occorre la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura


Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2023, n. 29999. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.

Prededuzione – Concordato preventivo – Criterio cronologico e teleologico – Riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura


La Corte di cassazione ha già, reiteratamente, affermato che l'art. 111, comma 2, l.fall., considerando prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, rinvia a un duplice criterio, cronologico e teleologico, «in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o"» (vedi di recente Cass. 10 ottobre 2019, n. 25471; Cass. n. 10885/2021; vedi anche Cass. n. 5098/2014).


La Corte ha, tuttavia, precisato (vedi Cass. n. 20113/2016; Cass. 1513/2014) che, ai fini del riconoscimento del rango prededucibile di un credito, a norma dell’art. 111, comma 2, legge fall, il criterio cronologico deve essere implicitamente integrato con la riferibilità del predetto credito all'attività degli organi della procedura, atteso che l'attività di tali organi può generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa.


[Nel caso di specie, il tribunale del merito non ha fatto corretta applicazione di tale principio, riconoscendo la prededucibilità del credito della società di leasing sul mero rilievo del sorgere del credito nel corso della procedura concordataria, senza accertare in concreto se lo stesso fosse, o meno, in alcun modo riferibile all’attività degli organi della procedura e come si declinasse rispetto all’attività d’impresa del debitore. Infatti, dato che l’apertura della procedura di concordato preventivo non determina lo spossessamento del debitore, la mancata restituzione, nel caso di specie, del bene immobile a seguito dello scioglimento del contratto di leasing ben poteva essere effettivamente dovuta, come invocato dalla curatela, ad un’attività esclusiva della società proponente, non riconducibile agli organi fallimentari, variamente collegata alla gestione commerciale ovvero alla causa del concordato pendente (Cfr. Cass. S.u. n. 42093/2021). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)