Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30458 - pubb. 19/01/2024
Liquidazione del compenso in favore degli avvocati: l'ordinanza non è appellabile ma ricorribile per cassazione
Cassazione civile, sez. II, 14 Dicembre 2023, n. 35026. Pres. Manna. Est. Amato.
AVVOCATO - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - Procedimento di liquidazione del compenso in favore degli avvocati, ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Controversia estesa all'an debeatur - Ordinanza conclusiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Fondamento
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. (massima ufficiale)
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