Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30926 - pubb. 28/03/2024

Opposizione all’esecuzione: La Cassazione scandisce i tempi

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2024, n. 6892. Pres. Rossetti. Est. Guizzi.


Esecuzione forzata – Opposizione – Procedimento – Fase sommaria – Fase a cognizione piena



Una volta iniziata l’esecuzione (momento che, nel caso della procedura per rilascio, va identificato in quello della notifica dell’avviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ.), tutte le opposizioni esecutive devono rispettare due princìpi inderogabili.


Il primo principio è che l’opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell’esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell’azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l’emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione”.


Il secondo principio è che l’opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l’una, sommaria, dinanzi al giudice dell’esecuzione; l’altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla; non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l’ipotesi in cui l’opponente non intenda domandare l’adozione di provvedimenti urgenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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