Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31137 - pubb. 30/04/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria
Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2024, n. 7592. Pres. Scarano. Est. Ambrosi.
PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - Modifica della domanda dell’opposto ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Contenuto - Fondamento
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi. (massima ufficiale)
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