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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32068 - pubb. 16/10/2024.

Concordato semplificato: omologazione anche in mancanza della dichiarazione dell’esperto sullo svolgimento delle trattive secondo correttezza e buona fede


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 Ottobre 2024. Pres. Quaranta. Est. Castaldo.

Concordato semplificato – Correttezza e buona fede – Dichiarazione dell’esperto – Interruzione delle trattative


Con la decisione in rassegna, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha omologato il concordato semplificato proposto dall’impresa debitrice nonostante le trattative si siano interrotte e l’esperto non abbia dichiarato che le stesse si siano svolte secondo correttezza e buona fede. In proposito, il tribunale ha, infatti, affermato che “sebbene non vi sia una espressa dichiarazione di correttezza e buona fede nelle trattative, perché esse non si sono concluse, non ve ne è nemmeno una che attesti che l’imprenditore non si è attenuto a tali regole nel breve periodo in cui il procedimento è stato trattato” ‘precisando che la società ha “collaborato nella prospettiva di giungere effettivamente ad un accordo con i creditori ed evitare la liquidazione”.


Quanto all’aspetto procedurale legato alla dichiarazione dell’esperto, nella decisione si legge “che la mancata prosecuzione delle trattative, non imputabile all’imprenditore e che sembra non aver consentito all’esperto di rendere la dichiarazione nei termini precisi indicati dal legislatore, non può essere considerata motivo procedurale ostativo alla omologazione del concordato liquidatorio, anche perché – come detto – fino a quando la procedura di composizione negoziata è proseguita non sono stati rilevati comportamenti scorretti e contrari a buona fede, ma anzi vi è stata collaborazione e disponibilità a rivedere il piano alla luce dei rilievi dell’esperto, come evidenziato anche dall’ausiliario nelle note conclusive.”


Con riferimento alle soluzioni alternative praticabili, il tribunale conclude che “l’interruzione delle trattative ha reso inattuabili le soluzioni individuate dalla Società ai fini di una conclusione positiva della composizione negoziata” e che “il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. A. D.


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