Concordato semplificato: la valutazione del tribunale sulla alternativa della liquidazione giudiziale
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 Ottobre 2024. Pres. Quaranta. Est. Castaldo.
Concordato semplificato - Alternativa della liquidazione giudiziale - Valutazione del tribunale
Con la decisione in rassegna, il tribunale sammaritano si pronuncia in modo convincente sulla convenienza del concordato semplificato rispetto alla alternativa liquidatoria, rilevando che “l’apporto di finanza esterna, condizionato all’omologa del concordato semplificato, determina la quasi totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori, che verrebbero vanificate con l’apertura della liquidazione giudiziale” e sottolineando inoltre che, nel caso di specie, “la liquidazione dei beni non richiede l’esperimento di una procedura competitiva, atteso che la proposta prevede il trasferimento degli immobili al terzo in cambio del versamento della somma prevista nel piano.”
Con riferimento al parametro della liquidazione giudiziale, nella decisione si rinvengono anche le seguenti ulteriori considerazioni meritevoli di essere segnalate:
“… l’alternativo scenario liquidatorio potrebbe comportare per il creditore ipotecario un soddisfo per un importo in privilegio inferiore e non è certo che il ricavato della vendita degli immobili in sede esecutiva sia quello ipotizzato, potendo anche la quarta asta andare deserta o aversi un’aggiudicazione al prezzo pari all’offerta minima di partecipazione, pari al 75% del valore di riferimento della quarta asta.”;
“Inoltre, l’apertura di una eventuale liquidazione giudiziale … potrebbe solo aumentare il ceto dei creditori chirografari ammessi allo stato passivo e, perciò, non può ipotizzarsi una percentuale di soddisfo di tale categoria, che invece in ambito concordatario è assicurato dalla finanza esterna.”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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