Tribunale di Bologna: l’imprenditore individuale cancellato può proporre solo la liquidazione controllata
Tribunale di Bologna, 12 Ottobre 2024. Est. Mirabelli.
Sovraindebitamento - Imprenditore individuale cancellato - Concordato Minore - Inammissibilità - Presenza di residui debiti d’impresa - Accesso alle procedure negoziali - Esclusione
Vigente il d. lgs. 136/2024, va confermata l’inammissibilità del concordato minore proposto dalla persona fisica la cui ditta individuale risulta cancellata dal Registro Imprese, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 33 CCII applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, non solo all’ente collettivo. L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, a carico del quale residuano debiti d’impresa, pertanto, non può accedere ad una procedura concorsuale negoziale ma solo alla liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Andrea Spada del foro di Monza
Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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