Concordato preventivo e soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale
Tribunale di Firenze, 28 Ottobre 2024. Pres., est. Legnaioli.
Concordato preventivo - Soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale - Fattispecie
Con questa decisione, il tribunale di Firenze ha omologato un concordato preventivo con assuntore e in continuità indiretta facendo applicazione dell’art. 112, commi 1 e 2, CCI, dopo avere ritenuto che “il concordato realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di cui la proposta prevede il soddisfacimento non integrale sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)