Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6687 - pubb. 09/11/2011

Misure di prevenzione, sequestro di quote di società a responsabilità limitata, capacità di agire e poteri degli amministratori giudiziari

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 09 Agosto 2011. Est. Caputo.


Procedimento civile – Integrità del contraddittorio – Società a responsabilità limitata sottoposta a misura di prevenzione del sequestro di quote – Permanenza capacità giuridica e processuale a mezzo del proprio legale rappresentante.

Procedimento civile – Integrità del contraddittorio – Società a responsabilità limitata sottoposta a misura di prevenzione del sequestro di quote – Notifica nei confronti del legale rappresentante – Validità.

Procedimento civile – Domanda di restituzione del ramo di azienda oggetto di affitto – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità.

Procedimento civile – Domanda di restituzione del ramo di azienda oggetto di affitto – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora – Sussistenza.



Nel caso di provvedimento di sequestro di quote di una società a responsabilità limitata adottato in sede di misure di prevenzione, il sequestro incide sulle quote sociali ma non priva l’ente della capacità giuridica e d’agire a mezzo del proprio legale rappresentante. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

Nel caso di notifica a società a responsabilità limitata sottoposta a misura di prevenzione del sequestro di quote non solo non è necessario notificare il ricorso all’amministratore giudiziario delle quote sociali confiscate, ma ciò è anche inutile da un punto di vista processuale, atteso che gli amministratori giudiziari delle quote della società nominati dal Tribunale non sono legittimati ad agire in nome e per conto della società, non rivestendo la qualifica di rappresentanti legali dell’ente, considerato che l’adozione di un provvedimento di confisca ex l. n. 575/65 non determina una successione universale dello Stato (e per esso degli amministratori giudiziari) nel patrimonio dell’ente con conseguente subingresso anche nelle situazioni soggettive passive. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

Nel caso di affitto di ramo d’azienda è ammissibile il ricorso allo strumento atipico e d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., atteso che, da un lato, non risultano esperibili i rimedi accelerati e semplificati di cui all’art. 658 c.p.c. e seguenti e, dall’altro, lo strumento tipico del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. non appare idoneo a realizzare le esigenze del ricorrente, che non attengono tanto e solo al profilo della conservazione e della gestione momentanea ed ordinaria del bene azienda, quanto piuttosto ai profili del rilancio di un’attività aziendale sostanzialmente ferma e del recupero di rapporti contrattuali che intorno alla stessa ruotano. Inoltre, il rimedio del rilascio dell’azienda ottenuto ex art. 700 c.p.c. appare maggiormente funzionale ad assicurare che il ramo di azienda concesso in affitto riprenda la sua piena funzionalità ed operatività, piena funzionalità ed operatività che non sarebbe assicurata da un provvedimento di sequestro giudiziario che, tendenzialmente, è emesso in un’ottica conservativa del bene, ovvero soprattutto nell’ottica di impedire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni del bene. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)

Nel caso di domanda di restituzione del ramo di azienda oggetto di affitto, nel caso di interruzione dell’attività da parte dell’affittuaria sussiste il periculum in mora. Infatti, in tal caso è ravvisabile un pregiudizio per il credito, nel senso che non vengono riscossi i corrispettivi contrattualmente previsti, nonché un pregiudizio per la proprietà e l’impresa, entrambi beni costituzionalmente previsti. (Luca Caputo) (riproduzione riservata)


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