Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7036 - pubb. 14/03/2012

Gli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d’opera professionale di un notaio si estendono alla verifica preventiva della diponibilità del bene oggetto del contratto di compravendita da lui redatto, ma non al di là.

Tribunale Novara, 06 Luglio 2011. Est. Riccio.


Notaio – Prestazione d’opera professionale – Contenuto – Rogito notarile – Verifica delle risultanze Immobiliari – Sussistenza.

Notaio – Prestazione d’opera professionale – Contenuto – Violazione dell’obbligo di informazione – Resposabilità contrattuale.

Notaio – Prestazione d’opera professionale – Onera della prova.

Notaio – Prestazione d’opera professionale – Contenuto – Infomazione sui rischi inerenti il mancato frazionamento di una ipoteca – Insussistenza.

Notaio – Prestazione d’opera professionale – Contratto di compravendita di immobile – Assicurazione del venditore sulla liberazione dell’ipoteca gravante sull’immobile oggetto del contratto – Obbligo del notaio sulla verifica di un tale impegno – Insussistenza.

Notaio – Prestazione professionale – Contenuto – Informazione sulla convenienza economica e sulla veridicità delle affermazioni rese dalle parti – Insussistenza.

Notaio – Prestazione professionale – Responsabilità – Esecuzione della prestazione del contraente.



In considerazione del fatto che oggetto del contratto di prestazione d’opera professionale del notaio è anche l’informazione dovuta al cliente, per il primo, richiesto di preparare e redigere un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponiblità di un bene e, in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura costituisce, salvo espressa deroga per volontà delle parti, un obbligo che deriva dall’incarico conferitogli dal cliente, facente parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nelll’ipotesi della violazione dell’obbligo di informazione che grava sul notaio, la parte lesa può invocare una responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto d’opera professionale fondata sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico.(Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’onere della prova relativo alla negligente attività di verifica e controllo svolta dal convenuto professionista è a carico dell’attore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non è motivo di doglianza da parte dell’attore la circostanza secondo la quale il notaio non abbia informato il primo dei rischi inerenti il mancato frazionamento dell’ipoteca gravante su un intero complesso immobiliare in quanto, a fronte di un impegno  asseritamente formale della venditrice di provvedere alla cancellazione, costituisce onere di un acquirente di normale avvedutezza e prudenza richiedere al venditore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mutuo o l’assenso già prestato dalla banca alla liberazione di tale immobile dal gravame ipotecario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Rilevando la richiesta al venditore di una dimostrazione della cancellazione di un’ipoteca gravante su un immobile compravenduto quale onere della parte acquirente, ogni pregiudizio conseguente ad una tale irragionevole ed imprudente condotta omissiva sarà imputabile soltanto a quest’ultimo, non apparendo, al contrario, configurabile in capo al Notaio rogante l’obbligo avente ad oggetto il consiglio di effettuare una verifca di tal fatta. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In relazione agli obblighi normativamente previsti ed ai doveri gravanti sulla figura professionale, il Notaio deve considerarsi a conoscenza soltanto di quei fatti risultanti dai registri pubblici, ma non può, al contrario, garantire il cliente a proposito della convenienza economica del contratto o della veridicità delle affermazioni rese dalla parti, le quali, se ulteriori e distinte rispetto alle risultanze delle visure catastali, rimangono sotto la responsabilità di chi le pronuncia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non può imputarsi in capo al notaio il danno che si sarebbe evitato alle parti facendo uso della prudenza del pater familias, quando l’acquirente abbia già eseguito per intero la sua prestazione, seppur reso edotto del carattere effettivo e non formale di una ipoteca gravante su un immobile oggetto del cotratto di vendita. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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