Procura Generale Cassazione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29832 - pubb. 03/10/2023

Procuratore Pepe: deposito di nuovi documenti in cassazione ed effetti della modifica del secondo comma dell'art. 372 c.p.c. (Rif. Cartabia)

Procura Generale della Cassazione, 04 Settembre 2023. Sost. Proc. Gen. Pepe.


Giudizio di cassazione - Produzione di documenti - Nuovo art. 372 comma 2 c.p.c. (Rif. Cartabia) - Ratifica di delibera autorizzativa a proporre ricorso per cassazione depositata in violazione del termine ivi fissato - Inammissibilità



La violazione del termine l termine di quindici giorni di cui al nuovo art. 372 comma 2 c.p.c. - relativo al deposito di documenti ammessi nel giudizio di cassazione - conduce alla inammissibilità del ricorso.


Infatti, mentre prima della “riforma Cartabia” occorreva rispettare l’onere di notificare l’elenco dei documenti alla controparte, laddove il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso era consentito sino all’udienza di discussione (giurisprudenza pacifica: Cass. 15350/00, Cass. 5066/97, Cass. 3279/84 e Cass. SU 3279/84, queste ultime due riguardanti il caso di deposito di ratifica di procura alle liti emessa da organo incompetente di un ente locale), oggi occorre, invece, provvedere al deposito di tali documenti entro un termine fissato in modo esplicito dalla legge.


La notifica dell’elenco non è quindi più necessaria ma lo è il deposito tempestivo, con la conseguenza che la notifica non può supplire al deposito tardivo, pena l’abrogazione tacita e la totale neutralizzazione di una specifica e puntuale modifica normativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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